Biologi per la Prevenzione, Alimentazione Sostenibile e Salute

Non è un’Europa per puri

Roberto Casaccia ©La Scuola di Ancel

Non è un’Europa per puri

Correva l’anno 2000 quando, a Bruxelles, fu varata, non senza polemiche, la Direttiva Comunitaria n.36 «relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana». Ne furono fautori

Regno Unito, Irlanda e Danimarca, Portogallo, Svezia e Finlandia; Paesi che, nelle rispettive legislazioni, consentivano già di utilizzare prodotti alimentari diversi dal burro di cacao nella produzione del cioccolato. In Italia, Francia, Belgio e Germania ciò non era possibile.

Per uniformare le legislazioni a livello europeo fu quindi presa la seguente decisione:

I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell’allegato 2 possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato (…). Tale aggiunta non può superare il 5 % del prodotto finito (…)“.

A farla breve, per una quota fino al 5% il burro di cacao poteva essere sostituito da altri grassi vegetali.

Fermiamoci un attimo. Quali sono questi «grassi vegetali diversi dal burro di cacao» e, soprattutto, per quale motivo ne è stato promosso l’utilizzo?

I grassi ammessi sono derivati da piante di origine tropicale, più precisamente:

  • burro d’illipé (Sego del Borneo o Tengkawang-Shorea);
  • olio di palma (Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera);
  • grasso e stearina di Shorea robusta (Shorea robusta);
  • burro di karité (Butyrospermum parkii);
  • burro di kokum (Garcinia indica);
  • nocciolo di mango (Mangifera indica).

Il motivo per cui ne è stato richiesto (e ottenuto) l’utilizzo è molto semplice: costano meno del burro di cacao. Chi ci guadagna, pertanto, sono coloro i quali controllano il mercato mondiale del cioccolato (pochissime multinazionali) che, sostituendo il burro di cacao con altri grassi di minor valore economico, risparmiano sui costi. E quando qualcuno guadagna c’è sempre qualcun altro che perde! Come purtroppo spesso capita, chi perde è il consumatore, il quale, se non è più che attento alla lettura dell’etichetta, rischia di comprare inconsapevolmente un prodotto di scarsa qualità.

E non parliamo solo di qualità merceologica, parliamo anche di qualità nutritiva e, di conseguenza, della nostra salute.
Il burro di cacao, pur avendo un discreto tenore di grassi saturi (24-26% di acido palmitico e 34-36% di acido stearico) non ha particolati effetti sulla produzione di colesterolo LDL (quello “cattivo”) a causa del buon contenuto acido oleico (36-38%), lo stesso acido grasso monoinsaturo che caratterizza l’olio extravergine di oliva, e della rapida desaturazione dell’acido stearico che, a livello epatico, si trasforma anch’esso in acido oleico.

Torniamo alla nostra storia. In Italia la Direttiva CE n.36/2000 venne recepita nel 2003 con il D.Lgs. n.178. Il legislatore italiano però, per difendere il prodotto di qualità (senza grassi diversi dal burro di cacao) pensò bene di introdurre, all’art. 6, la dizione «cioccolato puro» per «I prodotti di cioccolato di cui all’allegato (…) che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao (…)». Quindi il consumatore, leggendo sull’etichetta la dizione «cioccolato puro», aveva la consapevolezza di acquistare un prodotto contenente solo burro di cacao e non altri grassi vegetali. Un lieto fine? Niente affatto.

La Commissione Europea ricorre contro l’Italia con l’accusa di non aver rispettato le direttive relative ai prodotti di cacao e cioccolato e al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. La Corte di Giustizia accoglie le posizioni della Commissione Europea e, nella sentenza del 25 Novembre 2010, afferma che

Prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza, da una parte, dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, e, dall’altra del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità“.

In pratica l’Italia viene condannata perché la legge europea non prevede la denominazione di vendita «cioccolato puro» e non consente l’introduzione di modifiche delle denominazioni di vendita tramite leggi nazionali. Inoltre, sempre a parere della Corte di Giustizia, la dizione «cioccolato puro» induce in errore il consumatore ed è quindi ingannevole. Il consumatore medio, infatti potrebbe porsi la domanda sull’esistenza di un eventuale prodotto “impuro”, inducendolo a pensare che esistano due diverse categorie di cioccolato.

Le conseguenze della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia sono: la condanna dell’Italia alle spese, l’obbligo di immediata modifica delle proprie leggi interne e il riallineamento delle medesime alla normativa europea.

La questione si trascina però fino a tempi molto più recenti. Bruxelles, infatti, a oltre un anno dalla sentenza, sta per aprire una seconda procedura di infrazione quando, in extremis, l’Italia modifica la propria normativa sul cioccolato tramite l’art. 17 della Legge 15 Dicembre 2011 n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee). La procedura d’infrazione viene finalmente archiviata il 26 Aprile 2012. Fine della storia. E del cioccolato puro.

E noi consumatori? La raccomandazione è sempre la stessa: leggere le etichette! Se nell’elenco degli ingredienti compare solo il burro di cacao, allora si tratta di cioccolato di qualità, se compare anche una scritta del tipo «grassi vegetali» potremmo acquistarlo ugualmente (magari a un prezzo più basso) ma con la consapevolezza che la qualità del prodotto è sicuramente inferiore.

 

Per approfondimenti:

 


data pubblicazione su questo sito: 21.08.2018

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